1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
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Art. 140
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
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Il Codice di protezione dei dati personali, entrato in vogore dal 1 gennaio 2004, affronta anche la questione dello spamming (art.130 e art.140 sopra elencati).
Con il termine spamming si vuole indicare la tecnica di invio di messaggi di posta
elettronica non richiesti ai fini commerciali. Lo spamming causa ovviamente costi
all’utente nonché sottrazione di tempo in quanto deve dividere le e-mail di interesse
rispetto a quelle di sola comunicazione commerciale o promozionale.
Come si legge all'articolo 130 del Codice, in merito alle comunicazioni commerciali,
l’uso di sistemi automatizzati di chiamata per l’invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta è consentito con il consenso dell’interessato. Tale disposizione si applica
anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le suddette finalità mediante posta
elettronica, sms, mms o altro. Se il titolare del trattamento utilizza, ai fini di vendita
diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite
dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non
richiedere il consenso sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della
vendita e l’interessato, informato, non rifiuti inizialmente o successivamente, tale uso.
Tale consenso deve essere chiesto prima dell’invio e solo dopo aver informato
l’interessato sugli scopi per i quali i suoi dati verranno usati; vale, quindi,
la regola e del opt-in e non opt-out.
Non sono inoltre ammissibili messaggi anonimi, soprattutto alla luce dei diritti inerenti il titolare dei dati raccolti che in qualsiasi momento deve poter esercitare i diritti di modifica, aggiornamento, cancellazione, ecc. previsti già dalla legge 675/96 e ribaditi e puntualizzati nel nuovo Codice.
Riassumendo i principi stabiliti dal Garante mediante pronunce inerenti lo spamming: è soggetto all’applicazione della privacy ed equivale a spamming l’invio di messaggi anche da parte di persone fisiche quando si tratti di comunicazione sistematica; l’invio di e-mail commerciali indesiderate dovrebbe essere possibile solo qualora il destinatario abbia precedentemente acconsentito a ricevere tali messaggi ed infine, la presenza di un indirizzo e-mail di una persona su un sito internet non autorizza le aziende, per il solo fatto di essere pubblico, ad utilizzarlo per inviare pubblicità, in quanto internet non equivale ad elenco pubblico.
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